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Articolo 2941 Sospensione per rapporti tra le parti
La prescrizione rimane sospesa (1310): 1. tra i coniugi; 2. tra chi esercita la potestà di cui all'art. 316 o i poteri a essa inerenti (260, 409) e le persone che vi sono sottoposte; 3. tra il tutore e il minore (346 e seguenti) o l'interdetto (424) soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale (386), salvo quanto e disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela; 4. tra il curatore e il minore emancipato (390 e seguenti) o l'inabilitato (424); 5. tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario (484 e seguenti); 6. tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto; 7. tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi (18, 2393, 2487); 8. tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto (att. 247 e seguente).
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Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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