| Articolo 2942 |
Sospensione per la condizione del titolare |
| La prescrizione rimane sospesa:
1. contro i minori non emancipati (316) e gli interdetti per infermitą di mente (414 e seguenti), per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacitą;
2. in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.
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