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  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo V: Della prescrizione e della decadenza > Art. 2946
 
 
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Articolo 2946 Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizioni con il decorso di dieci anni (att. 248 e seguenti).
Stampa Prescrizione ordinaria - Art. 2946 Codice civile Stampa
Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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