| Articolo 2955 |
Prescrizione di un anno |
| Si prescrive in un anno il diritto:
1. degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
2. dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (2099) (dichiarato illegittimo dalla Corte Cost.);
3. di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
4. degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualitą;
5. dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
6. dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
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