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  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo V: Della prescrizione e della decadenza > Art. 2955
 
 
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Articolo 2955 Prescrizione di un anno
Si prescrive in un anno il diritto: 1. degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore; 2. dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (2099) (dichiarato illegittimo dalla Corte Cost.); 3. di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione per il prezzo della pensione e dell'istruzione; 4. degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualitą; 5. dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio; 6. dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
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Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilitą patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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