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  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo V: Della prescrizione e della decadenza > Art. 2956
 
 
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Articolo 2956 Prescrizione di tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto: 1. dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (2099); 2. dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (2233 e seguenti); 3. dei notai, per gli atti del loro ministero; 4. degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.
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Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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