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  Legge on Line > Codice civile > Libro 6 > Titolo V: Della prescrizione e della decadenza > Art. 2968
 
 
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Articolo 2968 Diritti indisponibili
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Stampa Diritti indisponibili - Art. 2968 Codice civile Stampa
Titolo I: Della trascrizione | Titolo II: Delle prove | Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale | Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti | Titolo V: Della prescrizione e della decadenza |

   
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