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  Legge on Line > Codice civile > Libro 1 > Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di etą > Art. 313
 
 
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Articolo 313 Provvedimento del tribunale
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalitą di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo all'adozione. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Stampa Provvedimento del tribunale - Art. 313 Codice civile Stampa
Titolo I: Delle persone fisiche | Titolo II: Delle persone giuridiche | Titolo III: Del domicilio e della residenza | Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta | Titolo V: Della parentela e dell'affinitą | Titolo VI: Del matrimonio | Titolo VII: Della filiazione | Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di etą | Titolo IX: Della potestą dei genitori | Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione | Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento | Titolo XII: Dell'infermitą di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione | Titolo XIII: Degli alimenti | Titolo XIV: Degli atti dello stato civile |

   
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