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  Legge on Line > Codice civile > Libro 1 > Titolo IX: Della potestą dei genitori > Art. 329
 
 
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Articolo 329 Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale
Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.
Stampa Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale - Art. 329 Codice civile Stampa
Titolo I: Delle persone fisiche | Titolo II: Delle persone giuridiche | Titolo III: Del domicilio e della residenza | Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta | Titolo V: Della parentela e dell'affinitą | Titolo VI: Del matrimonio | Titolo VII: Della filiazione | Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di etą | Titolo IX: Della potestą dei genitori | Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione | Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento | Titolo XII: Dell'infermitą di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione | Titolo XIII: Degli alimenti | Titolo XIV: Degli atti dello stato civile |

   
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