| Articolo 350 |
Incapacità all'ufficio tutelare |
| Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio (att. 129):
coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
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