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  Legge on Line > Codice civile > Libro 1 > Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione > Art. 352
 
 
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Articolo 352 Dispensa su domanda
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela (353): i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente; gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime; abrogato; i militari in attività di servizio; chi ha compiuto gli anni sessantacinque chi ha più di tre figli minori; chi esercita altra tutela; chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente; chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.
Stampa Dispensa su domanda - Art. 352 Codice civile Stampa
Titolo I: Delle persone fisiche | Titolo II: Delle persone giuridiche | Titolo III: Del domicilio e della residenza | Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta | Titolo V: Della parentela e dell'affinità | Titolo VI: Del matrimonio | Titolo VII: Della filiazione | Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di età | Titolo IX: Della potestà dei genitori | Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione | Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento | Titolo XII: Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione | Titolo XIII: Degli alimenti | Titolo XIV: Degli atti dello stato civile |

   
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