Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela (353):
i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
abrogato;
i militari in attività di servizio;
chi ha compiuto gli anni sessantacinque
chi ha più di tre figli minori;
chi esercita altra tutela;
chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.