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  Legge on Line > Codice civile > Libro 1 > Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione > Art. 353
 
 
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Articolo 353 Domanda di dispensa
La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta. Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.
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Titolo I: Delle persone fisiche | Titolo II: Delle persone giuridiche | Titolo III: Del domicilio e della residenza | Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta | Titolo V: Della parentela e dell'affinità | Titolo VI: Del matrimonio | Titolo VII: Della filiazione | Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di età | Titolo IX: Della potestà dei genitori | Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione | Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento | Titolo XII: Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione | Titolo XIII: Degli alimenti | Titolo XIV: Degli atti dello stato civile |

   
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