| Articolo 372 |
Investimento di capitali |
| I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:
in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;
in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
In depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito (att. 251), ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati (att. 45-1)
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