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Art. 373
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Articolo 373
Titoli al portatore
Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi (1999), salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia (att. 45-1).
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Titolo I: Delle persone fisiche
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Titolo II: Delle persone giuridiche
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Titolo III: Del domicilio e della residenza
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Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
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Titolo V: Della parentela e dell'affinitą
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Titolo VI: Del matrimonio
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Titolo VII: Della filiazione
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Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di etą
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Titolo IX: Della potestą dei genitori
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Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione
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Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento
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Titolo XII: Dell'infermitą di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione
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Titolo XIII: Degli alimenti
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Titolo XIV: Degli atti dello stato civile
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