Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale (Cod. Proc. Civ. 732):
alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (376);
costituire pegni o ipoteche;
procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.