| Articolo 386 |
Approvazione del conto |
| Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolaritą o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione (att. 45-1).
Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autoritą giudiziaria nel contraddittorio degli interessati (att. 45-3).
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