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  Legge on Line > Codice civile > Libro 1 > Titolo XII: Dell'infermitą di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione > Art. 414
 
 
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Articolo 414 Persone che devono essere interdette
Il maggiore di etą e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermitą di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti).
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Titolo I: Delle persone fisiche | Titolo II: Delle persone giuridiche | Titolo III: Del domicilio e della residenza | Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta | Titolo V: Della parentela e dell'affinitą | Titolo VI: Del matrimonio | Titolo VII: Della filiazione | Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di etą | Titolo IX: Della potestą dei genitori | Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione | Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento | Titolo XII: Dell'infermitą di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione | Titolo XIII: Degli alimenti | Titolo XIV: Degli atti dello stato civile |

   
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