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  Legge on Line > Codice civile > Libro 1 > Titolo XII: Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione > Art. 423
 
 
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Articolo 423 Pubblicità
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita (att. 42).
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Titolo I: Delle persone fisiche | Titolo II: Delle persone giuridiche | Titolo III: Del domicilio e della residenza | Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta | Titolo V: Della parentela e dell'affinità | Titolo VI: Del matrimonio | Titolo VII: Della filiazione | Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di età | Titolo IX: Della potestà dei genitori | Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione | Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento | Titolo XII: Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione | Titolo XIII: Degli alimenti | Titolo XIV: Degli atti dello stato civile |

   
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