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  Legge on Line > Codice civile > Libro 1 > Titolo XII: Dell'infermitą di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione > Art. 424
 
 
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Articolo 424 Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati (343 e seguenti, 390 e seguenti). Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di etą che non sia separato legalmente (150 e seguenti), il padre, la madre, un figlio maggiore di etą o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento (587), atto pubblico o scrittura privata autenticata (2699, 2703).
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