Tutti
Codice penale
Procedura penale
Codice civile
Procedura civile
Legge on Line
>
Codice civile
> Libro 1 >
Titolo III: Del domicilio e della residenza
>
Art. 43
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
Gazzetta ufficiale
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis
Articolo 43
Domicilio e residenza
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139). La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Stampa
Titolo I: Delle persone fisiche
|
Titolo II: Delle persone giuridiche
|
Titolo III: Del domicilio e della residenza
|
Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
|
Titolo V: Della parentela e dell'affinità
|
Titolo VI: Del matrimonio
|
Titolo VII: Della filiazione
|
Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di età
|
Titolo IX: Della potestà dei genitori
|
Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione
|
Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento
|
Titolo XII: Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione
|
Titolo XIII: Degli alimenti
|
Titolo XIV: Degli atti dello stato civile
|
Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.