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  Legge on Line > Codice civile > Libro 1 > Titolo XII: Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione > Art. 431
 
 
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Articolo 431 Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca
La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324). Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
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