| Articolo 433 |
Persone obbligate |
| All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
il coniuge;
i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
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