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Art. 437
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Articolo 437
Obbligo del donatario
Il donatario (769 e seguenti) è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria (770. 785).
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Titolo I: Delle persone fisiche
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Titolo II: Delle persone giuridiche
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Titolo III: Del domicilio e della residenza
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Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
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Titolo V: Della parentela e dell'affinità
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Titolo VI: Del matrimonio
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Titolo VII: Della filiazione
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Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di età
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Titolo IX: Della potestà dei genitori
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Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione
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Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento
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Titolo XII: Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione
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Titolo XIII: Degli alimenti
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Titolo XIV: Degli atti dello stato civile
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