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Titolo XIII: Degli alimenti
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Art. 445
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Articolo 445
Decorrenza degli alimenti
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato (1219), quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale (2948).
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Titolo I: Delle persone fisiche
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Titolo II: Delle persone giuridiche
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Titolo III: Del domicilio e della residenza
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Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
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Titolo V: Della parentela e dell'affinitą
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Titolo VI: Del matrimonio
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Titolo VII: Della filiazione
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Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di etą
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Titolo IX: Della potestą dei genitori
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Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione
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Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento
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Titolo XII: Dell'infermitą di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione
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Titolo XIII: Degli alimenti
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Titolo XIV: Degli atti dello stato civile
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