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Articolo 447 Inammissibilità di cessione e di compensazione
Il credito alimentare non può essere ceduto (1260, 2751). L'obbligo agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
Stampa Inammissibilità di cessione e di compensazione - Art. 447 Codice civile Stampa
Titolo I: Delle persone fisiche | Titolo II: Delle persone giuridiche | Titolo III: Del domicilio e della residenza | Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta | Titolo V: Della parentela e dell'affinità | Titolo VI: Del matrimonio | Titolo VII: Della filiazione | Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di età | Titolo IX: Della potestà dei genitori | Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione | Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento | Titolo XII: Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione | Titolo XIII: Degli alimenti | Titolo XIV: Degli atti dello stato civile |

   
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