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Titolo XIV: Degli atti dello stato civile
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Art. 453
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Articolo 453
Annotazioni
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non e ordinata dall'autorità giudiziaria.
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Titolo I: Delle persone fisiche
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Titolo II: Delle persone giuridiche
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Titolo III: Del domicilio e della residenza
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Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
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Titolo V: Della parentela e dell'affinità
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Titolo VI: Del matrimonio
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Titolo VII: Della filiazione
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Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di età
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Titolo IX: Della potestà dei genitori
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Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione
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Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento
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Titolo XII: Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione
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Titolo XIII: Degli alimenti
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Titolo XIV: Degli atti dello stato civile
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