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  Legge on Line > Codice civile > Libro 1 > Titolo I: Delle persone fisiche > Art. 5
 
 
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Articolo 5 Atti di disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integritą fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1418).
Stampa Atti di disposizione del proprio corpo - Art. 5 Codice civile Stampa
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