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Art. 566
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Articolo 566
Successione dei figli legittimi e naturali
Al padre ed alla madre succedono (459) i figli legittimi e naturali, in parti uguali. Si applica il terzo comma dell'Art. 537.
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Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni
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Titolo II: Delle successioni legittime
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Titolo III: Delle successioni testamentarie
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Titolo IV: Della divisione
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Titolo V: Delle donazioni
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