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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo II: Delle successioni legittime > Art. 567
 
 
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Articolo 567 Successione dei figli legittimati e adottivi
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti) e gli adottivi (291 e seguenti, 309, 314-326). I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante (300-2).
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Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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