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Titolo II: Delle successioni legittime
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Art. 567
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Articolo 567
Successione dei figli legittimati e adottivi
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti) e gli adottivi (291 e seguenti, 309, 314-326). I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante (300-2).
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Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni
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Titolo II: Delle successioni legittime
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Titolo III: Delle successioni testamentarie
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Titolo IV: Della divisione
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Titolo V: Delle donazioni
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