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Art. 568
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Articolo 568
Successione dei genitori
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti), succedono (459) il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
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Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni
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Titolo II: Delle successioni legittime
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Titolo III: Delle successioni testamentarie
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Titolo IV: Della divisione
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Titolo V: Delle donazioni
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