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Art. 579
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Articolo 579
Concorso del coniuge e dei genitori
Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo. Se vi sono genitori, l'eredita è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori (538).
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Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni
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Titolo II: Delle successioni legittime
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Titolo III: Delle successioni testamentarie
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Titolo IV: Della divisione
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Titolo V: Delle donazioni
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