| Articolo 588 |
Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare |
| Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale (633, 637, 647) e attribuiscono la qualitą di erede (1141, 1399), se comprendono l'universalitą o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualitą di legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
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