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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo III: Delle successioni testamentarie > Art. 589
 
 
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Articolo 589 Testamento congiuntivo o reciproco
Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, ne a vantaggio di un terzo ne con disposizione reciproca (458).
Stampa Testamento congiuntivo o reciproco - Art. 589 Codice civile Stampa
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