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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo III: Delle successioni testamentarie > Art. 592
 
 
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Articolo 592 Figli naturali riconosciuti o riconoscibili
Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la filiazione č stata riconosciuta o dichiarata (250 e seguenti), non possono ricevere per testamento pių di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge (573 e seguenti). I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'Art. 279, non possono ricevere pių di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.
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Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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