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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo III: Delle successioni testamentarie > Art. 616
 
 
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Articolo 616 Testamento a bordo di aeromobile
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli artt. 611 e 615. Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni. Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli artt. 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche. Il testamento è annotato sul giornale di rotta (Cod. Nav. 772, 888).
Stampa Testamento a bordo di aeromobile - Art. 616 Codice civile Stampa
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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