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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo III: Delle successioni testamentarie > Art. 619
 
 
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Articolo 619 Nullità
I testamenti previsti in questa Sezione sono nulli (1418 e seguenti) quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore. Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'Art. 606 (590).
Stampa Nullità - Art. 619 Codice civile Stampa
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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