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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo III: Delle successioni testamentarie > Art. 629
 
 
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Articolo 629 Disposizioni a favore dell'anima
Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine. Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'Art. 648. Il testatore puņ designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.
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Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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