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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo III: Delle successioni testamentarie > Art. 635
 
 
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Articolo 635 Condizione di reciprocità
E' nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario (458).
Stampa Condizione di reciprocità - Art. 635 Codice civile Stampa
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