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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo III: Delle successioni testamentarie > Art. 643
 
 
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Articolo 643 Amministrazione in caso di eredi nascituri
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente (462). A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa. Se è chiamato un concepito (462), l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo, alla madre (320).
Stampa Amministrazione in caso di eredi nascituri - Art. 643 Codice civile Stampa
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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