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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo III: Delle successioni testamentarie > Art. 646
 
 
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Articolo 646 Retroattivitā della condizione
L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo (1360); ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non č tenuto a restituire i frutti (820) se non dal giorno in cui la condizione si č verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni (2941 e seguenti).
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Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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