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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo III: Delle successioni testamentarie > Art. 658
 
 
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Articolo 658 Legato di credito o di liberazione da debito
Il legato di un credito o di liberazione (1236) da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore. L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore (1262).
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