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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo III: Delle successioni testamentarie > Art. 659
 
 
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Articolo 659 Legato a favore del creditore
Se il testatore, senza fare menzione del debito (2735), fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
Stampa Legato a favore del creditore - Art. 659 Codice civile Stampa
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