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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo III: Delle successioni testamentarie > Art. 660
 
 
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Articolo 660 Legato di alimenti
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'Art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Stampa Legato di alimenti - Art. 660 Codice civile Stampa
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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