| Articolo 674 |
Accrescimento tra coeredi |
| Quando pił eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalitą dei beni (558), senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare (70, 72, 463, 523), la sua parte si accresce agli altri.
Se pił eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituti nella quota medesima.
L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontą del testatore (688). E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione (467 e seguenti).
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