Tutti
Codice penale
Procedura penale
Codice civile
Procedura civile
Legge on Line
>
Codice civile
> Libro 2 >
Titolo IV: Della divisione
>
Art. 714
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
Gazzetta ufficiale
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis
Articolo 714
Godimento separato di parte dei beni
Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo (1102, 1158 e seguenti).
Stampa
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni
|
Titolo II: Delle successioni legittime
|
Titolo III: Delle successioni testamentarie
|
Titolo IV: Della divisione
|
Titolo V: Delle donazioni
|
Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.