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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo IV: Della divisione > Art. 714
 
 
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Articolo 714 Godimento separato di parte dei beni
Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo (1102, 1158 e seguenti).
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Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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