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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo IV: Della divisione > Art. 724
 
 
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Articolo 724 Collazione e imputazione
I coeredi tenuti a collazione, a norma del Capo II di questo Titolo (737 e seguenti), conferiscono tutto ciò che è stato loro donato. Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
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Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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