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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo IV: Della divisione > Art. 726
 
 
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Articolo 726 Stima e formazione delle parti
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciņ che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti. Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
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Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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