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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo IV: Della divisione > Art. 734
 
 
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Articolo 734 Divisione fatta dal testatore
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile (536 e seguenti). Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge (566 e seguenti), se non risulta una diversa volontà del testatore.
Stampa Divisione fatta dal testatore - Art. 734 Codice civile Stampa
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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