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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo IV: Della divisione > Art. 737
 
 
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Articolo 737 Soggetti tenuti alla collazione
I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciņ che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciņ dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile (556).
Stampa Soggetti tenuti alla collazione - Art. 737 Codice civile Stampa
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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