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Articolo 744 Perimento della cosa donata
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario (1256).
Stampa Perimento della cosa donata - Art. 744 Codice civile Stampa
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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