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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo IV: Della divisione > Art. 745
 
 
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Articolo 745 Frutti e interessi
I frutti (820) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione (456).
Stampa Frutti e interessi - Art. 745 Codice civile Stampa
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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